Art. 1 È costituita in Selargius (CA) Via Crimea n. 60, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti codice civile, denominata: “POLISPORTIVA SELARGIUS 85” – Associazione Sportiva Dilettantistica. La denominazione ufficiale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 2 L’Associazione ha lo scopo di praticare e propagandare l’attività sportiva della pallavolo e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; indire manifestazioni e gare; istruire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione dalla pratica dello sport tra i giovani, i lavoratori, le famiglie e così contribuire alla loro formazione psico-fisica, sociale e culturale. A tal fine l’associazione potrà inoltre svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della pallavolo. L’associazione potrà estendere il proprio scopo sociale ad altre discipline sportive.
Art. 3 L’associazione procederà alla propria affiliazione alla FIPAV.
Art. 4 L’associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi dell’attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge. L’associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura, l’elettività e gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli associati. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all’associazione; nel caso la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possano essere assolte dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Art. 5 L’associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.
Art. 6 L’associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state totalmente estinte.
Art. 7 Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.
Art. 8 Gli associati si distinguono in: fondatori, ordinari. I fondatori sono quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione. I soci ordinari sono tutti gli altri associati. Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all’assemblea. Gli atleti tesserati ma non associati possono partecipare all’assemblea con voto consultivo.
Art. 9 Gli associati cessano di appartenere all’associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione. Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissione al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell’anno in corso, purchè sia presentato almeno tre mesi prima. L’associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l’attività per la quale è stato ammesso. L’associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa per almeno tre anni, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La decadenza e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo sentito l’associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di decadenza o di esclusione l’associato può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e rivalutabile, ad eccezione del trasferimento a causa di decesso del socio.
Art. 10 Sono organi dell’associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente dell’associazione, il Vice Presidente, il Segretario.
Art. 11 L’assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati fondatori, ordinari ed atleti. All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa. L’assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo. L’assemblea è convocata in via ordinaria e, in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione. Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi. L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato purchè munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.
Art. 12 L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. L’assemblea riunita in via ordinaria: – approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo; – nomina per elezione – a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni – il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo.
Art. 13 L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’associazione, sono approvate nell’assemblea in prima convocazione ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti, ed in quella in seconda convocazione ove ottengano la maggioranza relativa dei voti. Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo; lo scioglimento è validamente deliberato solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.
Art. 14 Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea tra gli associati fondatori ed ordinari, dura in carica due anni, rappresenta l’associazione e ne manifesta la volontà.
Art. 15 Il Vice Presidente dell’associazione è eletto dall’assemblea tra gli associati fondatori ed ordinari, dura in carica due anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.
Art. 16 Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell’associazione che lo presiede; il Vice Presidente; tre o più Consiglieri (purchè in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall’assemblea), il Segretario. I Consiglieri sono eletti dall’assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni. Attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei cuoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 17 Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finchè vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.
Art. 18 I titolari degli organi associativi decadono: – per dimissioni; – per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerenti alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito il Dirigente. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell’associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente Art. 15 comma 2. Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.
Art. 19 La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla Federazione Italiana Pallavolo unitamente a copia del verbale.
Art. 20 Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell’approvazione, dovrà avere a disposizione copia di detti documenti. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. L’incarico della gestione amministrativo-contabile dell’associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidato al Segretario e/o ad un Tesoriere all’uopo nominato.
Art. 21 Il Presidente con cadenza annuale convoca e presiede riunioni degli atleti/e – nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici – tesserati e maggiorenni, per l’individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall’ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FIPAV per il costante aggiornamento degli atti federali.
Art. 22 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l’associazione saranno sottoposte a giudizio di un collegio arbitrale. Il Collegio è composto da tre arbitri: il primo nominato dal socio; il secondo eletto tra gli associati fondatori; il terzo nominato dai primi due arbitri tra gli alti associati.
Art. 23 Avverso la decisione del Collegio arbitrale la parte soccombente può ricorrere al giudizio inappellabile dell’assemblea degli associati. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio.
Art. 24 In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità; in mancanza, vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dal Comitato Provinciale della Federazione Italiana Pallavolo.
Art. 25 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme degli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
Art. 26 Il presente Statuto e le sue eventuali modificazioni saranno comunicate alla Federazione Italiana Pallavolo unitamente al verbale della relativa assemblea.
Art. 27 Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell’associazione in contrasto con esso. Il presente Statuto è stato approvato dall’associazione nella riunione del 31 marzo 2004.
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